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Ordinanza — n. 1356/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the convicted defendant personally filed it without a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1356/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the convicted defendant, Marco Liguori, personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. The court ruled that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, defendants must be represented by a lawyer from the special register to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, 613, c.p.p.: Criminal appeals must be filed by qualified defense lawyers; personal filing by the convicted party renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by defendant qualified defense lawyer requirement special register of lawyers de plano inadmissibility court costs and fine Code of Criminal Procedure requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 571, c.p.p.
Art. 613, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MARCO nato a NAPOLI il 17/06/1985 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato av/vo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato Marco Liguori; che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi più escludere profili di colpa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere