Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered in the special barroll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the lawyer submitting it was not registered in the special barroll required for such filings. The appellant, Larysa Kulik, had been fined under the 1975 law for knife possession, and the lower court ruled the appeal was non-appealable since it involved only a fine. The court rejected the appeal on procedural grounds, holding that the lawyer's lack of registration rendered the filing invalid under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if the lawyer proposing it is not registered in the special barroll, regardless of the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULYK LARYSA nata il 06/06/1982 avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avy?‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; / LETTA l'impugnazione proposta dall'Avv. Luigi Patimo avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale Larysa Kulik è stato condannato alla pena di euro cento di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, con la confisca del coltello in sequestro; RILEVATO che tale sentenza in quanto di condanna alla sola pena dell'ammenda è inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., senza che al riguardo rilevi la misura di sicurezza della confisca, trovando applicazione la previsione di cui all'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.; che, pertanto, l'impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione;
RITENUTO che l'Avv. Luigi Patimo non è legittimato a proporre tale ricorso, in quanto difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna deeicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre