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Ordinanza — n. 1352/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1352/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Francesco Fiore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 21 gennaio 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1352/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 21 gennaio 2021.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione rinnovo del permesso di dimora verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi soggettivi successivi alla fuga soggiorno obbligato residenza abituale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Francesco Fiore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 21 gennaio 2021.

RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, ove non assolutamente generiche, affermano l'illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, senza minimamente misurarsi con le risposte motivazionali, in ordine all'individuazione del luogo di effettiva residenza, puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2