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Ordinanza — n. 1350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific law citation and insufficient motivation regarding intercepted conversations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal of early release, arguing the court failed to fully evaluate intercepted conversations and provided vague alternative facts for disciplinary offenses. The court rejected these claims, noting the defense did not substantively engage with the intercepted evidence and cited a law without specifying the exact article, rendering the legal argument insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint of violation of law fails to specify the exact article of the statute violated, and if the claim of omission of motivation does not substantively address the court's reasoning on the contested evidence.

Parole chiave

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omission of motivation violation of law early release benefit intercepted conversations inadmissible appeal disciplinary sanctions procedural costs legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRENNA GIUSEPPE (CUI 01060K4) nato a PATERNO' il 13/09/1952 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Giuseppe Mi'cenna avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione in favore del predetto della liberazione anticipata limitatamente ai semestri ricadenti nel periodo di detenzione dal 20 aprile 2016 al 20 aprile 2018;

RILEVATO che il ricorso denunzia, con il primo motivo, omissione di motivazione, per opporsi alle risposte in sede di merito circa la rilevanza delle conversazioni intercettate di cui la difesa non esclude il verificarsi, lamentando invece la non acquisizione "integralmente" o chiedendone solo altre valutazioni, senza misurarsi con la lettura delle stesse unitamente all'accertamento giudiziale della perdurante partecipazione al sodalizio mafioso fino al 31 luglio 2016; mentre, con riguardo ai fatti sanzionati disciplinarmente, nel semestre dal 20 ottobre 2020 al 20 aprile, 2021, il ricorso introduce semplicemente alternative ricostruzioni sulla base di mere asserzioni; che, con un secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge indicata come "L. 19/02/2004" e dunque senza la specifica indicazione di un disposto normativo, ma riportando in seguito principi e precedenti di legittimità in modo da mostrare di volersi riferire alla considerazione dei rilievi disciplinari, che però risulta adeguatamente svolta in motivazione per ciascuno, secondo la valenza in concreto assunta nel giudizio sulla concessione del beneficio;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ott