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Ordinanza — n. 1348/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1348/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1348/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARANDEI CONSTANTIN CRISTINEL nato il 19/06/1974 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato, Amarandei Constantin Cristinel; CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1348/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato, Amarandei Constantin Cristinel; CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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barriera linguistica grave deficienza del procedimento all'estero diritto a un difensore procedimento in contumacia ostacoli tecnici difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARANDEI CONSTANTIN CRISTINEL nato il 19/06/1974 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato, Amarandei Constantin Cristinel; CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il President