Cassation court dismisses appeal against probation denial due to failure to demonstrate genuine repentance and prior recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for alternative sentencing measures. The applicant argued for probation based on a European Union report, but the lower court correctly prioritized the defendant's prior conviction for a large drug quantity and the failure of previous probation attempts. The court ruled that these facts objectively demonstrated a lack of reliable signs of repentance, making the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 27 Cost.: The court must evaluate the suitability of alternative measures based on the specific circumstances of the offense and the offender's conduct, including prior failures of probation and the nature of the crime, rather than solely on external reports.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINO ANTONIO nato a SARACENA il 23/05/1985 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; ‘ RILEVATO che Antonio Carpino propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di cOncessione allo stesso della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva ancora da espiare, a seguito della condanna con sentenza divenuta irrevocabile il 19 maggio 2023; che con memoria del 7 ottobre 2024 vengono ribadite le doglianze svolte nel ricorso;
CONSIDERATO che, denunziandosi violazione degli artt. 47, Ord. pen. e 27, Cost., nonché vizi della motivazione, oltre a censurarsi alcune affermazioni contenute nella motivazione del provvedimento che non ne costituiscono in alcun modo la base giustificativa, si richiama la relazione UEPE, senza considerare che i giudici di merito ne hanno motivatamente disatteso le conclusioni, sulla base di ragionevoli apprezzamenti ancorati non solo alle indicazioni provenienti dalle specifiche modalità dei fatti (non risalenti) di cui alla condanna in esecuzione (giacché relativi alla detenzione di un gran quantitativo di sostanze stupefacenti), ma anche - nell'ambito di una valutazione complessiva - al fallimento del precedente esperimento delle medesima misura alternativa dimostrato proprio dalla condanna per i fatti di cui sopra; che ciò, unitamente alla considerazione della reiterazione dei reati di cui ai prjitcediolienti specifici, rappresenta appropriatamente l'impossibilità di cogliere affidabili segnali dal contenuto della relazione UEPE nel senso del rassicurante avvio di un processo di ravvedimento che protesse garantire in ordine alla proficua adozione di una nuova misura alternativa, nell'adeguato rispetto delle esigenze di prevenzione speciale rivelatesi concretamente esistenti; che le doglianze, per il resto, continuano a non rapportarsi con tali corrette valutazioni, ma si limitano a citare principi giurisprudenziali che non risultano disattesi e a seguire iter rivalutativi sulla base dell'apprezzamento di altri elementi di cui non si coglie la decisività;
RITENUTO pertanto, che il ricorso, stante la manifesta infondatezza di tutte le doglienze che prospetta, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2