Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1345/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grievances and generic re-evaluation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's rejection of his request for early release based on disciplinary proceedings, arguing they were not contested and that the facts did not hinder rehabilitation. The court rejected these claims as generic and lacking specific evidence, finding the grievances manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded, generic, or merely re-evaluative without demonstrating specific defects in the contested proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded generic grievances early release disciplinary proceedings rehabilitation progress procedural costs misura disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA CARMELO nato a MESSINA il 24/02/1961 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Carmelo Ventura avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione dal 12/11/2019 al 12/05/2020 e dal 12/11/ 2020 al 12/05/2021;

RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazioni di legge, deduce censure manifestamente infondate, in quanto, con un primo motivo, afferma genericamente e, comunque, non dimostra difetti di contestazione nei citati procedimenti disciplinari, né la non considerazione della loro specifica deduzione; mentre, con un secondo motivo, introduce genericamente percorsi solo rivalutativi, per opporsi ai motivati apprezzamenti in ordine all'idoneità dei singoli fatti di cui a detti procedimenti disciplinari, ad inficiare l'opera di rieducazione nei periodi in considerazione, rivelando i medesimi fatti l'interruzione dei progressi positivi rilevati negli altri periodi;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore detla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre