Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges to the trial court's merit assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of probationary placement, alleging procedural flaws in the justification process. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the appellant failed to address the trial court's substantive findings regarding prior crimes, pending cases, social contacts, lack of employment, and demonstrated unwillingness to cooperate with social services.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and fail to confront the substantive merit assessments made by the trial court regarding the applicant's suitability for alternative measures.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAR LILIANA TATIANA nato. il 14/03/1982 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Liliana Tatiana Adar avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di concessione alla predetta della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione della pena detentiva determinata con provvedimento emesso in data 14 aprile 2024;
RILEVATO che la ricorrente, denunziando vizi della motivazione, deduce censure manifestamente infondate, poiché asseriscono mancanze dell'iter giustificativo palesemente insussistenti, omettendo infatti di confrontarsi con gli apprezzamenti di merito in ordine al numero dei reati commessi in precedenza, ai carichi pendenti per fatti anche recenti, alle frequentazioni di altri soggetti pregiudicati, all'inesistenza dell'attività lavorativa indicata nell'istanza e alla dimostrazione già in tal modo della mancanza di volontà di collaborare con i servizi sociali;
RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2