Cassation court dismisses appeal claiming prior crimes affect early release eligibility due to lack of educational adherence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that prior crimes should influence early release calculations. The appellant argued that subsequent offenses after detention periods were irrelevant, but the court found this argument contradicted established case law regarding the necessity of demonstrating genuine adherence to the re-educative path. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, Ord. pen.; The court holds that appeals challenging the relevance of post-detention crimes for early release are inadmissible if they fail to prove a substantive lack of adherence to the re-educative process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLOTTA CARMELO nato a MAZZARINO il 08/07/1970 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; e LETTO il ricorso per cassazione proposto da Carmelo Arlotta avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettato l'istanza di concessione in favore del predetto della liberazione anticipata con riferimento ai periodi di detenzione dal 22/06/2007 al 13/03/2008 e dal 24/04/ 2008 al 03/10/2011;
RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione dell'art. 54, Ord. pen. e vizi della motivazione, deduce censure manifestante infondate, poiché in contrasto con i consolidati insegnamenti di legittimità in tema di rilevanza dei reati successivi alla detenzione da considerare in tema di liberazione anticipata (fra le altre, Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato Rv. 285120 - Oli), e comunque del tutto inidonee a smentire la correttezza della rappresentazione in sede di merito delle concrete modalità della reiterazione di detti reati nel senso della dimostrazione della sostanziale mancanza di ogni adesione al percorso rieducativo;
RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre