Ordinanza — n. 1341/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTE GIUSEPPE nato a FAGGIANO il 30/06/1954 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avlo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Giuseppe Ante, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., avanzata dal predetto, imputato del reato di cui gli artt. 56 e 575, cod. proc. pen.;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1341/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., avanzata dal predetto, imputato del reato di cui gli artt. 56 e 575, cod. proc. pen.;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTE GIUSEPPE nato a FAGGIANO il 30/06/1954 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avlo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Giuseppe Ante, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., avanzata dal predetto, imputato del reato di cui gli artt. 56 e 575, cod. proc. pen.;
CONSIDERATO che l'ordinanza di rigetto - e dunque anche quella di inammissibilità avente gli stessi effetti - della richiesta di patteggiamento non è immediatamente impugnabile, nemmeno per abnormità, trattandosi di provvedimento non definitivo in relazione al quale è riconosciuto un potere impugnatorio specifico, benché differito, essendo consentito appellare la sentenza di primo grado che, all'esito del giudizio di primo grado, non abbia riconosciuto la legittimità della predetta richiesta (fra le altre, Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933 - 01);
RITENUTO pertanto, che ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre