Italian Court dismisses appeal for filing personal instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the convicted defendant, Dima Lucica, filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. The court held that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, defendants must submit appeals via registered counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 610 c.p.p.: Appeals against criminal decisions must be submitted by qualified defense lawyers; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA LUCICA nato il 09/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato Dima Lucica; CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi più escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente