Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1339/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for filing personal instead of by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the convicted defendant, Dima Lucica, filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. The court held that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, defendants must submit appeals via registered counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, 613, 610 c.p.p.: Appeals against criminal decisions must be submitted by qualified defense lawyers; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal procedure qualified defense lawyer inadmissible de plano personal filing defect court costs and fine diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA LUCICA nato il 09/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato Dima Lucica; CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi più escludere profili di colpa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente