Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1338/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the convicted defendant personally filed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the convicted defendant, Giuseppe Squillaci, personally submitted the petition rather than through a qualified lawyer. The court held that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, defendants lack the personal capacity to file appeals, which must be signed by attorneys registered on the special roll. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The right to file a cassation appeal is exclusively exercisable through a qualified lawyer; a personal filing by the convicted party renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified lawyer requirement de plano rejection procedural costs award diritto a un difensore legittimazione ad agire difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/08/1946 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, è stato proposto personalmente dal condannato Giuseppe Squillaci; CONSIDERATO che, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I Presidente