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Ordinanza — n. 1336/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding unproven mafia participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Cascarino's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Cascarino argued that an unallegated 2018 judgment should have established his continuous mafia participation after 2009, thereby aggravating his sentences for crimes from 2017 and 2020. The court rejected this because the appeal failed to specify the crime types or provide evidence, rendering the alleged omission of a sentence manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to specify the legal basis or factual details of alleged omissions in lower court decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal inadmissible cassation omitted sentencing mafia aggravation unspecified facts court costs procedural dismissal reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
Art. 416-bis c.p.
203 del 1991 (ora prevista dall'art. 416-bis /., cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCARINO GIOVANNI nato a MONDRAGONE il 24/06/1968 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Giovanni Cascarino propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte al predetto per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile il 05/02/2020 e per quelli giudicati con la sentenza irrevocabile il 09/03/2021, quelli ultimi reati già ritenuti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza irrevocabile il 05/11/2017;

CONSIDERATO che il ricorso, denunziando con un unico motivo violazione di legge e vizi della motivazione, svolge doglianze tutte tese a rappresentare l'omessa valutazione di un'altra sentenza ancora, non allegata, indicata come emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27/03/2018 e che si afferma prodotta in udienza, senza neppure illustrare la tipologia dei delitti per cui sarebbe stata ritenuta, sempre secondo quanto solamente asserito, l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora prevista dall'art. 416-bis /., cod. pen.); che essa, sulla base di percorsi valutativi anch'essi non precisati, dovrebbe far ritenere, al di fuori di quanto accertato nei giudizi di cognizione sui reati di cui si chiede l'unificazione per continuazione, la perdurante e ininterrotta partecipazione di Cassarino ad una medesima associazione mafiosa, indicata come clan Mondragone, dopo il giugno 2009 e fino al 2013; che tale genere di censure che non può in alcun modo smentire la correttezza dei ragionamenti di merito appropriatamente sviluppati e rappresentati nell'ordinanza impugnata;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 o