Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic charges lacking specific factual comparison with first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Massimiliano Forte inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Forte challenged the appellate court's confirmation of his conviction for a contravention under Article 73 of Legislative Decree 159/2011, arguing violations of law and defects in reasoning regarding the subjective element of the crime. The court rejected these generic complaints because they failed to provide a precise comparison with the specific motivational responses given at the first instance, rendering the appeal procedurally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violations of law or defects in reasoning are based on generic charges that do not offer a precise comparison with the specific motivational responses provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MASSIMILIANO nato a AVELLINO il 04/03/1972 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Massimiliano Forte avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi due di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Avellino il 9 luglio 2020.
RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, riproduce generiche censure in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato che poggiano su asserzioni prive di ogni confronto con le precise risposte motivazionali intervenute sul punto; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 20