Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible arguments regarding special vs. general theft provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the appellant's claim without reaching the merits of the case. The appellant argued that the lower court incorrectly applied general theft provisions instead of special provisions due to implausible factual reconstructions, while other arguments were deemed generic and waived. The court ruled that such arguments do not justify a full review, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 650, cod. pen. When an appeal relies solely on generic criticisms or arguments that do not require a substantive examination of the facts or law, the court must declare the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/01/1992 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ay‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; RILEVATO che Francesco Spina, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha ridotto ad anno uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena inflittagli, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, con la recidiva infraquinquennale, fatto commesso in Casoria il 16 marzo 2017;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce erronea qualificazione del fatto, in ragione di ricostruzioni prive di qualsiasi plausibilità giuridica, che richiamano l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., avente carattere sussidiario, in luogo di quella speciale; mentre per il resto si colgono solo censure generiche e comunque non consentite, trattandosi di punti della decisione per quali nel giudizio di appello è intervenuta rinuncia all'impugnazione; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della sorrírna di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 I Consigliere estensore Il Presiden