Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1333/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to misdirected censure against the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's grievances were misdirected against the trial court's reasoning rather than the law itself. The appellant challenged the rejection of an early release request based on cumulative detention periods, arguing violations of Article 54 of the Penal Code. The court ruled that the lower court reasonably assessed the lack of continuity in the appellant's reintegration efforts due to the long gap between the two detention periods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 c.p.; Art. 604 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the censure is directed at the reasoning of the lower court rather than a violation of law, provided the reasoning is reasonable and based on facts that preclude continuity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal misdirected censure early release reintegration continuity detention periods procedural admissibility penal code article 54 prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 c.p.
RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione dell'art. 54, 'Ord.
Art. 604 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio
Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro
Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANDO ROSARIO nato a GELA il 27/06/1971 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Rosario Saccomando avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che rigettava l'istanza di concessione al predetto della liberazione anticipata, per il semestre ricavato cumulando i periodi di detenzione dal 11/06/2007 al 30/08/2007 e dal 23/07/2022 al 02/11/2022;

RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione dell'art. 54, 'Ord. pen., sviluppa censure (ribadite con la memoria trasmessa il 27 agosto 2024) che si rivolgono, piuttosto, all'articolato iter motivazionale che ha ragionevolmente apprezzato in senso ostativo alla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione il reato commesso fra i due periodi di cui sopra, che in ogni caso sono separati da uno spazio di tempo così ampio da non consentire un appropriato giudizio sulla reale continuità dei presupposti richiesti (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849-01;

Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884-01); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigl