Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding mandatory residence permit violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific grounds in the applicant's arguments. Although the applicant challenged the mandatory residence permit, the court found the criticisms too generic and failed to address the lower court's reasoning on the actual place of residence. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal must demonstrate specific violations of law or reasoning; generic complaints without engaging with the factual findings regarding the location of residence render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; $ LETTO il ricorso per cassazione proposto da Francesco Fiore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 19 marzo 2021.
RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legúe e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, laddove non assolutamente generiche, affermano l'illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, senza minimamente misurarsi con le risposte motivazionali in ordine all'individuazione del luogo di effettiva residenza, come puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre