Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding mandatory residence permit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Fiore's cassation appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Fiore challenged his conviction for violating mandatory residence permit rules, arguing illegality without addressing the court's specific findings on his actual residence location. The court rejected the appeal because the grievances were too generic and failed to engage with the detailed reasoning provided in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances lack the required specificity and do not meaningfully engage with the reasoning of the contested judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/0111996 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; LETTO il ricorso per cassazione proposto da Francesco Fiore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 3 gennaio 2021.
RILEVATO che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, ove non assolutamente generiche, affermano l'illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, senza minimamente misurarsi con le risposte motivazionali, in ordine all'individuazione del luogo di effettiva residenza, puntualmente rappresentate nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2