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Ordinanza — n. 1180/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gjelji Denis against a Milanese court's sentencing plea inadmissible. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that appeals against sentencing pleas are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing pleas are admissible only for specific statutory grounds, excluding general violations of law or lack of reasoning.

Parole chiave

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sentencing plea appeal inadmissible appeal Criminal Procedure Code statutory grounds Cassation Court motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
L. n. 103/2017
artt. 110 cod. pen
dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJELI DENIS nato a ELBASAN( ALBANIA) il 21/11/1999 avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gjeli Denis ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il resildente r