Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenge is merely reproducible of already reviewed criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely a reproduction of criticism already adequately examined and rejected by the territorial court. The appellant argued for an erroneous application of law regarding the sanctioning treatment, but the court noted that such determinations fall within the discretion of the trial judge unless arbitrary or manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproducible of criticisms already adequately examined and correctly rejected by the territorial court, as the determination of sanctioning treatment remains within the discretion of the judge of the merits.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSITANO ALESSANDRO ANTONIO nato a PALERMO il 05/09/1997 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lusitano Alessandro Antonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1, 2 e 3 sent. imp.).
Giova ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Fresiden