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Ordinanza — n. 1178/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation order, upholding lower court's liability finding and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding erroneous application of the recidivism provision and lack of motivation. The court held that the lower appellate court correctly confirmed liability under Article 73(5) of the 1990 Decree and exercised its discretionary power in setting the penalty without arbitrariness. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The Court of Cassation holds that appeals challenging the determination of criminal liability or the specific amount of a fine are inadmissible unless they demonstrate a manifestly illogical application of the law or a lack of motivation, as the assessment of liability and sentencing falls within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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confiscation of proceeds recidivism provision sentencing discretion inadmissible appeal manifest illogicity reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACHECHI ANDREA nato a BARI il 22/12/1990 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; /i/ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fachechi Andrea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver revocato la confisca del denaro e disposto l'immediata restituzione all'avente diritto, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mancanza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; mancanza della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il i) esi