Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for generic mitigating factors being applied at minimum level.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely reiterations of arguments already properly rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction under Articles 81, 73, and 309 of the Penal Code, specifically arguing that generic mitigating factors were applied at the minimum rather than maximum level and that the reasoning was illogical. The court determined that the determination of the sentence falls within the discretion of the trial judge and is unassailable absent arbitrariness or manifest illogicality, thus rejecting the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 65, 69 c.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the territorial court, as the sentencing discretion remains unassailable unless arbitrary or manifestly illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto aa: CINOTTI GIUSEPPE MICHAEL nato a SAN SEVERO il 29/09/1992 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cinotti Giuseppe Michael ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 65 e 69 cd. pen.; illegalità della pena per essere state le attenuanti generiche riconosciute nella misura minima e non massima; carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 6 sent. imp.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre