Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to inconcurrence and failure to devolve second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal on attempted robbery and illegal weapon carrying, while the defense highlighted a prior conviction for drug possession. The court rejected the first ground as inconcurrence with the appealed judgment and found the second ground inadmissible because it was not properly devolved to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 DPR 309/1990; Art. 649 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the first ground is inconcurrence with the appealed judgment and the second ground was not devolved to the appellate court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI MANDRI SEBASTIANO nato a ERICE il 03/05/1996 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Li Mandri Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il primo motivo, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo dai reati di tentata rapina e porto ingiustificato di armi, per non averli commessi. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il 10/09/24 è pervenuta memoria del difensore, avv.
Giampaolo Agate, che ribadisce come il ricorrente sia già stato condannato per il medesimo fatto (reato di detenzione di sostanze stupefacenti commesso a Paceco il 21/03/2019 con sentenza n. 971 del 2023, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 03/07/23, irrevocabile il 23/02/24, in corso di espiazione ed annotata nel certificato del casellario giudiziale. Allega ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione. Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso appare del tutto inconferente rispetto all'impugnata sentenza la quale afferisce unicamente al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e che il secondo motivo non é stato devoluto nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id