Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing for recidivism and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Buttazzo Andrea inadmissible, rejecting arguments regarding recidivism and sentencing discretion. The court held that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was a valid exercise of judicial discretion supported by clear reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the territorial court, as sentencing remains within the discretion of the trial judge absent arbitrariness or manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTAZZO ANDREA nato a LECCE il 17/12/1987 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Buttazzo Andrea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso l'operatività della recidiva e rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (accertato il 09/03/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, le pp. 1 e 2 sent. imp.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere f stensore Il