Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1174/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for lack of new arguments and insufficient reasoning on minor sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Kaladu Eriche and Okolo Charles inadmissible. The appellants argued for violation of law regarding the exclusion of a specific crime and insufficient reasoning on sentencing increases for continued offenses. The court rejected these claims because the first argument merely repeated previously dismissed points, while the second was unfounded given the minor nature of the sentencing adjustments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined or if the reasoning defect is manifestly unfounded, particularly when sentencing increments for continued offenses are minor and do not require detailed justification.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility violation of law argument defect of reasoning continued offense sentencing Cassazione Corte di Cassazione maggiorazione dissuasiva aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio
(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KALADU ERICHE nato il 03/04/1994 OKOLO CHARLES nato il 10/09/1982 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kaladu Eriche e Okolo Charles ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Kaladu e, riqualificata l'ipotesi delittuosa contestata a Okolo in quella di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena a quest'ultimo irrogata. In data 01/09/2024, è pervenuta memoria difensiva con cui l'avv. Luca Viggiano insiste nelle ragioni dei ricorsi e chiede che essi vengano sottoposti al vaglio della Sezione competente, con trattazione orale.

Ritenuto che i motivi sollevati (quanto a Kaladu: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Quanto ad entrambi gli imputati: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per effetto del riconoscimento della continuazione interna tra gli episodi contestati) non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo motivo, nell'interesse di Kaladu, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 8 sent. app.).

Il secondo motivo, nell'interesse di entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, essendo gli aumenti operati per la continuazione interna assai contenuti, trova applicazione il principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv. 284005; sul punto, anche Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, Rv. 282269). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensor