Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reproducible of lower court's already decided criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction under specific criminal articles and the sentencing, citing violations of procedural codes and lack of motivation regarding guilt and mitigating circumstances. The court ruled that since these issues had been adequately addressed by the territorial court, they could not be re-litigated in the appeal stage, leaving the sentence within the judge's discretionary bounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, 546, 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen., 192, 133 cod. pen.: grounds for appeal that are merely reproducible of profiles already adequately examined and correctly rejected by the territorial court are not admissible in the appeal stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARCO SIMONA nata ROMA il 04/10/1968 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sammarco Simona ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per avere ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati [Violazione degli artt. 125, comma 3, 546, 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta colpevolezza dell'imputata in merito al capo a) dell'imputazione; inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 192 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche] non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. app.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 7 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr