Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissible grounds in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and sentencing discretion. The appellant, Othmen Ahmed, challenged a second-instance confirmation of a conviction for offenses under Article 73 of the 1990 Decree-Law, citing specific statutory violations and lack of mitigating factors. The court ruled that the appellant's grounds were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower territorial court, thus failing to meet the strict admissibility threshold for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 60, cod. proc. pen.: Grounds for cassation are inadmissible if they are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMEN AHMED nato il 25/06/1988 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Othmen Ahmed ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.; illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il r si