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Ordinanza — n. 1171/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for tax fraud due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Judge Salvatore against the Rome Court of Appeal's confirmation of a tax fraud conviction inadmissible. The appellant argued for violations of criminal procedure and substantive law regarding the qualification of facts and lack of motivation, but the court found these grounds either repetitive of previously rejected arguments or legally erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals based on repetitive grounds or erroneous legal interpretations regarding factual qualification and motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is congruous and correct in law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax fraud conviction lack of motivation repetitive grounds Corte di Cassazione procedural violation court costs award ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.
Art. 133 cod. pen.
pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt.81 cpv.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Lo Giudice Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificati i fatti originariamente contestati).
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.
art. 133 cod. pen
pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt.81 cpv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE SALVATORE nato a NARNI il 22/10/1994 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo Giudice Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificati i fatti originariamente contestati). Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) sono inammissibili.

I primi due motivi, invero, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.). Il terzo motivo, oltre ad essere del tutto generico, prospetta enunciati ermeneutici errati, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr side te