Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Hoxha Flavjo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance decision that had partially acquitted him on prescription grounds while reducing penalties for other crimes. The court rejected arguments regarding omitted reasoning and prescription calculations, noting they merely reproduced issues already properly addressed by lower courts or relied on erroneous interpretations of a 140-day suspension period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must present new grounds or correct errors not previously examined; mere repetition of rejected arguments or reliance on erroneous interpretations of facts renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA FLAV30 nato il 09/10/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hoxha Flavjo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi N), P) e Q), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminato la pena allo stesso inflitta per i reati di cui ai capi L) e O), confermando nel resto. Ritenuto che i motivi sollevati (Omessa motivazione e violazione degli dell'art. 429, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. con riguardo alla genericità della formulazione dei capi di imputazione; omessa motivazione sulle richieste dell'imputato di dichiarare prescritti tutti i reati) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, invero, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.). Il secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una sospensione della prescrizione pari a 140 giorni, come risulta da verbale del 08/05/2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il