Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Chiono Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the victim's conduct under Article 62 and misinterpreted evidence regarding the traffic incident. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already adequately examined and correctly rejected by the territorial court are inadmissible in proceedings for jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIONO GIULIANO nato a CASTELLAMONTE il 07/11/1978 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Y
MOTIVI DELLA DECISIONE
Chiono Giuliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (con investimento di un pedone). In data 05/09/24, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. Pierfranco Sado, deduce l'omessa valutazione della condotta della persona offesa ex art. 62, comma 1, n. 5, cod. pen., nonché il travisamento della prova del fatto. Ritenuto che le doglianze sollevate con l'unico motivo (Difetto e contraddittorietà della motivazione con mancata valutazione di prova su fatto rilevante ai fini della decisione, nonché mancata applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., lamentandosi anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P si