Cassation court dismisses appeal against conviction for recidiva reiterata, citing lack of new grounds and judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for repeated recidiva infraquinquennale. The appellant argued for violations regarding evidence evaluation and sentencing discretion, but the court found these arguments merely reproduced issues already properly rejected by the territorial court. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new legal grounds to disturb the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90; Art. 99 cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already adequately examined and rejected by the territorial court, as the determination of sentencing remains within the discretion of the trial judge absent arbitrariness or manifest illogicality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAITA SANDRO nato a MANTOVA il 04/05/1972 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; h
MOTIVI DELLA DECISIONE
Guaita Sandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena per il reato cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con recidiva reiterata ed infraquinquennale. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge anche in relazione ai criteri di valutazione della prova, nonché dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione alla ritenuta recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.).
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il