Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to inadmissibility of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Guerra Livelli Guillermo Jose inadmissible, rejecting his request to overturn the second-instance conviction for aggravated drunk driving. The appellant argued that the lower courts violated the law and failed to recognize statutory exemptions, but the court found these grounds merely repetitive of issues already properly rejected by the territorial court. Consequently, the inadmissibility of the appeal prevented the declaration of the crime's extinction through prescription, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductive of criticisms already adequately examined and correctly rejected by the territorial court, thereby preventing the valid initiation of the further phase of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA LIVELLI GUILLERMO JOSE nato il 15/06/1981 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Guerra Livelli Guillermo Jose ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. In data 03/09/2024, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Sonia Raimondi, che insiste nelle ragioni del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione alla sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen; disapplicazione della legge penale, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento di una prova decisiva in relazione al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.; intervenuta prescrizione del reato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6-8 sent. app.);
Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de