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Ordinanza — n. 1166/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1166/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1166/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; De Santis Pasquale ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini, per avere il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione sul punto) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione sul punto) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena sanzione penale pena sproporzionata infrazione grave alla lstup riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Santis Pasquale ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Rimini, per avere il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e vizio di motivazione sul punto) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni per le quali ha confermato la pena individuata dal primo Giudice in misura di poco al di sopra del minimo edittale, a fronte di un quantitativo di stupefacente di oltre 1 kg, da cui si sarebbero potute ricavare 4.000 dosi singole (pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sid