Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify why crimes under specific charges were not declared time-barred after reclassification under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree. The court rejected this generic argument because it lacked the specific legal and factual reasons required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to support such a request in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: A cassation appeal alleging a lack of motivation for declaring crimes time-barred is inadmissible if it presents only generic deductions without the specific legal and factual reasons required by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATI INDRIT nato il 13/05/1976 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Murati Indrit ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Carenza di motivazione per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica, previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente