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Ordinanza — n. 1164/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary judgment conviction for procedural and substantive legal errors not admissible in review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Tisselli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tisselli challenged a summary judgment conviction for alleged violations of law regarding the non-existence of a specific crime and the incorrect calculation of a mitigating circumstance reduction. The court ruled that these arguments merely reproduced issues already adequately examined and rejected by the lower appellate court, rendering them non-admissible in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments merely reproducing issues already examined and rejected by the territorial court are not admissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary judgment conviction admissibility of appeal reproductive arguments mitigating circumstance reduction cassation review limits riesame dell'entità pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TISSELLI ALESSANDRO nato a CESENA il 07/08/1979 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tisselli Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì per il reato ascrittogli. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; e conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato; violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dea diminuzione di 2/3, invece che di 1/2, in relazione alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 ) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2 sent. imp.).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (si veda la p. 2 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere esteRsore Il Pijsidn