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Ordinanza — n. 1163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of new grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations regarding breathalyzer operation and the prosecution's burden of proof, but these claims were merely reiterations of issues already properly rejected by the lower appellate court. Consequently, the court found no merit in the new grounds raised at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds not already examined; mere repetition of rejected arguments results in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drunk driving conviction reiteration of rejected grounds burden of proof violation Court of Cassation procedure esame dell'alito costi della perizia ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI MARCO nato a RIMINI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Masi Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini in punto di pena, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione al funzionamento dell'etilometro ed illogicità della motivazione sul punto; contraddittorietà della motivazione in ordine all'adempimento dell'onere probatorio da parte della pubblica accusa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente