Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of new reasoning on recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for a specific offense. The appellant argued that the appellate judgment lacked sufficient reasoning regarding the rejection of acquittal, misclassification of the crime, and the handling of recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely reproduced points already adequately examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Arguments in a cassation appeal that merely reproduce points already examined and dismissed by the territorial court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLLCAKU HAKI nato il 12/10/1994 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kollcaku Haki ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato per il reato ascritto; erronea applicazione della legge penale per la mancata derubricazione del contestato reato nella fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73; carenza ed illogicità della motivazione per la mancata esclusione della contestata recidiva; carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed in misura prevalente sulla contestata recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 - 9 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr