Italian Supreme Court dismisses appeal for drunk driving as generic grounds are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Buttini Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Buttini challenged a lower court conviction for drunk driving with an aggravating circumstance, arguing non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the sole ground raised was generic and merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal must be rejected if the sole ground is generic and reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTINI PAOLO nato a CODIGORO il 26/11/1983 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Buttini Paolo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al diniego della invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere generico, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 2 e sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prjésidente