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Ordinanza — n. 1159/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty reduction under plea bargain for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Cherif Akram's appeal inadmissible regarding the reduction of his sentence following a plea bargain. Akram argued the lower court failed to evaluate elements for non-punishability, but the court held such arguments are barred in second-instance plea settlements. Consequently, the appeal was rejected, and Akram was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on plea agreements, cassation appeals are limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements, excluding grievances regarding waived conditions or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing reduction inadmissible appeal procedural vices Cassazione Roma motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Cherif Akram ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. pen
Cherif Akram ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF AKRAM nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cherif Akram ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato per i reati allo stesso ascritti, confermando nel resto la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione, per mancata valutazione degli elementi che possano consentire l'accertamento di cause di non punibilità) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore DE.Pri&171-' Il Pre ente