Italian court dismisses appeal for lack of reasoning regarding discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, violating procedural requirements. The court ruled that the lower court's decision was not arbitrary and was fully reasoned, thus falling within the judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentencing decision based on a lack of reasoning regarding discretionary mitigating circumstances is inadmissible if the decision is not arbitrary and is supported by manifestly logical reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL NAIE ALI AHMED ( CUI 01QTA4U ) nato il 04/06/1981 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bel Haje Ali Ahmed ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente violazione dell'art. 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nella fattispecie, la motivazione (p.
4) dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento delle invocate circostanze, costituendo pertanto compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei Giudici del gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr