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Ordinanza — n. 1156/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating issues already reviewed and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Harrath Fathi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence by recognizing generic mitigating circumstances instead of the contested aggravating circumstance, arguing a contradiction with a prior 2019 ruling. The court rejected this argument because the alleged inconsistency was merely a repetition of points already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and correctly rejected by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds manifest illogicity continuation of crimes art. 81 penal code revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 81 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 2358 del 13/11/2019 del Tribunale di Ravenna
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRATH FATHI nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Harrath Fathi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna per avere riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. con la sentenza n. 2358, emessa dal Tribunale di Ravenna il 13/11/2019) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p.

2. sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente ,