Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating issues already reviewed and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Harrath Fathi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence by recognizing generic mitigating circumstances instead of the contested aggravating circumstance, arguing a contradiction with a prior 2019 ruling. The court rejected this argument because the alleged inconsistency was merely a repetition of points already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and correctly rejected by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRATH FATHI nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Harrath Fathi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna per avere riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mancanza della motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. con la sentenza n. 2358, emessa dal Tribunale di Ravenna il 13/11/2019) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p.
2. sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente ,