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Ordinanza — n. 1155/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural violations regarding ex officio evidence integration under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that evidence acquired via ex officio integration violated the principle of contradictory proceedings. The appellant claimed the lower court improperly utilized statements from an ASL official and the victim without proper safeguards. The court ruled that such procedural irregularities do not constitute nullity absent specific statutory provisions, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 507 c.p.p.; Art. 111 Cost.: The ex officio integration of evidence prior to the conclusion of the trial constitutes a mere procedural irregularity that does not render the proceedings null or the evidence inadmissible in the absence of specific legislative provisions.

Parole chiave

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ex officio evidence integration principle of contradictory proceedings procedural nullity Criminal Procedure Code constitutional review evidence admissibility procedural irregularity testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 190 c.p.p.
Art. 191 c.p.p.
Art. 493 c.p.p.
Art. 507 c.p.p.
Costituisce invero principio consolidato quello a mente del quale il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio, ex art. 507 cod.
Art. 111 Cost.
art. 507 cod. proc. pen
Costituisce invero principio consolidato quello a mente del quale il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio, ex art. 507 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo
pen., effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità (ex multis, Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTINI ENZO nato a BOLOGNA il 12/01/1933 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tantini Enzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 113, 590, comma 3, cod. pen. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva degli avvocati Angelo Vergallo e Gianluca Vichi che insistono nelle ragioni del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione degli artt. 190, 191, 493, 507 cod. proc. pen., e 111 Cost., per essere state acquisite prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e del principio del contraddittorio nella formazione della prova; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità, da parte del Giudice di secondo grado, delle dichiarazioni rese dall'ufficiale della Asl e dalla persona offesa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.), altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Costituisce invero principio consolidato quello a mente del quale il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio, ex art. 507 cod. proc. pen., effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità (ex multis, Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo, Rv. 247896); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estepsore DEpoSUTA Il reside