Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1154/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for alleged legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than the conviction itself. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court noted that under Article 448 of the Criminal Procedure Code, such appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds like the expression of the defendant's will or a glaring discrepancy between the charge and the verdict. Consequently, the court rejected the claim for erroneous legal qualification as it did not meet the strict threshold of being immediately obvious and eccentric to the indictment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible for alleged errors in legal qualification unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the indictment.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal legal qualification error Criminal Procedure Code sentencing decision inadmissible appeal motivi di cassazione mantenimento del contratto concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOGLI AVNI CUI 04VG074 nato a KAVAJE( ALBANIA) il 15/02/2000 avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vogli Avni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ravvisata continuazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguìto dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore,, Il Pr