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Ordinanza — n. 1153/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of contradiction regarding administrative license revocation sanction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the preliminary investigation judge's sentence for revoking his driving license, arguing a lack of contradiction in the reasoning. The court found the lower court's justification for the administrative sanction to be complete and congruous, rendering the appeal's main ground manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 589-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the application of an accessory administrative sanction is complete and congruous, negating any claim of contradiction or manifest illogicity.

Parole chiave

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administrative sanction license revocation lack of contradiction inadmissible appeal procedural costs guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 589-bis, comma 1, c.p.
dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPADONIA SALVATORE nato a PALERMO il 18/08/1987 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cappadonia Salvatore ricorre avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Bonaventura Zizzo, con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ii guida) è manifestamente infondato, considerata la compiuta e congrua motivazione resa sullo specifico punto dal Giudice per le indagini preliminari (p. 2 sent. impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigli