Cassation court dismisses appeal regarding mandatory monetary penalty substitution for driving without a license due to judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued that the judge failed to substitute the custodial sentence with a monetary fine under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the determination of the sanction is within the judge's discretion and is not subject to review unless arbitrary or manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis c.p.p.; The determination of the sanction under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure is a matter of judicial discretion and is inadmissible for appeal unless arbitrary or manifestly illogical.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANETTI VITTORIO nato a LANGHIRANO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Canetti Vittorio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma, per il reato di guida senza patente (per non averla conseguita), con recidiva nel biennio. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria ex art. 545-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni per le quali ha escluso l'invocata conversione della pena detentiva (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il President