Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1151/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1151/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIBANO ROBERTO JUNIOR nato a CASSINO il 01/12/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Olibano Roberto Junior ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Annamaria Domanico con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1. lett. e), cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in relazione al comma 5 del medesimo art. 73, e agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al terzo motivo, occorre ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda le pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena censura dell'apprezzamento delle prove revisione della sentenza penale adeguamento della pena censure procedurali gravità della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIBANO ROBERTO JUNIOR nato a CASSINO il 01/12/1993 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Olibano Roberto Junior ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari per aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Annamaria Domanico con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1. lett. e), cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in relazione al comma 5 del medesimo art. 73, e agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto ai primi due motivi, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.).

Quanto al terzo motivo, occorre ricordare che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie (si veda le pp. 3 e 4 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr