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Ordinanza — n. 1150/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing reduction under plea agreement for inadmissible legal qualification complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Calin Vasile inadmissible. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence pursuant to a plea agreement, arguing a generic error in the legal qualification of the offense. The court ruled that such complaints regarding the substantive qualification of the crime fall outside the permissible grounds for review in plea agreement cases, which are limited to procedural defects and the formation of consent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, cassation is admissible only for defects in consent formation or prosecutor agreement, excluding complaints on the legal qualification of the crime or sentencing determinations absent illegality.

Parole chiave

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plea agreement appeal legal qualification review sentencing reduction cassation admissibility procedural defects only motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Calin Vasile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. pen
Calin Vasile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato per il reato di cui agli artt.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIN VASILE nato il 05/02/1978 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Calin Vasile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato per il reato di cui agli artt. 99, comma 4 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Ragusa. Ritenuto che il ricorso per cassazione, afferente ad una generica doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr