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Ordinanza — n. 1148/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and improper penalty review under concordato rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence that adjusted the penalty under the concordato procedure, arguing violations of law and reasoning. The court ruled that such appeals are only permissible regarding the party's intent, prosecutor's consent, or divergent rulings, excluding grounds waived or concerning the penalty's calculation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals involving a concordato, cassation appeals are admissible only for defects in the party's intent, prosecutor's consent, or divergent rulings, while grounds waived or relating to the penalty's determination are inadmissible.

Parole chiave

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concordato procedure cassation appeal admissibility waived grounds penalty determination second instance review procedural costs Cassa delle ammende differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Abate Gianluca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. pen
Abate Gianluca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato per i reati allo stesso ascritti, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Castrovillari.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE GIANLUCA nato a ROSSANO il 31/08/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Abate Gianluca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata all'imputato per i reati allo stesso ascritti, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Castrovillari. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore