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Ordinanza — n. 1147/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1147/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI JAOUAD nato il 19/10/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avy6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; El Asri laouad ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea e/o assoluta incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto. Omessa individuazione della corretta fattispecie di reato) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1147/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa, tenuto altresì conto della genericità delle doglianze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
dal Tribunale di Savona per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI JAOUAD nato il 19/10/1989 avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avy6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Asri laouad ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea e/o assoluta incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto. Omessa individuazione della corretta fattispecie di reato) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa, tenuto altresì conto della genericità delle doglianze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 setterhbre 2024 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA IN CANCP A Il Presidente