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Ordinanza — n. 1146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as they concern application of penalty, not admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary hearing judge's plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for a violation of reasoning regarding sentencing increases for continuations, but the court held these grounds do not fit the statutory exceptions for challenging plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing are limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between charge and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning regarding sentencing increases.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal admissibility of appeal sentencing increase continuation of crime court costs and fines motivi di cassazione motivazione nel merito motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABSI AHMED nato il 16/01/1990 AYARI OMAR nato il 12/01/1990 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Absi AhMmed e Ayari Omar ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione in relazione agii aumenti disposti per le rispettive continuazioni) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano all'evidenza i vizi denunciati;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Con